CAF – SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE
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Il Servizio CAF è offerto a condizioni più vantaggiose in virtù di convenzioni sottoscritte a livello nazionale con: Stato Maggiore della Difesa – GILDA – SIAP – NURSIND – NURSING UP – Guardia di Finanza – UICI – APMAR – Assocarabinieri – ACI – INPGI
LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
· non vedenti e sordi;
· disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
· disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione;
. disabili affetti da pluriamputazioni;
· disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite a seconda dei casi a:
· autoveicoli;
· motocarrozzette;
· autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
· autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).
Spese di acquisto. Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.) possono fruire della detrazione del 19%.
Spese per riparazioni oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni (escluse quelle di ordinaria manutenzione) nel limite di 18.075,99 euro. Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
AGEVOLAZIONI IVA
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional. È applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni.
ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Aci. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
Quello che deve fare il disabile Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.
ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
DOCUMENTAZIONE
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta è la seguente:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità:
§ per i non vedenti e sordi: certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
§ per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave;
§ per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave.
2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
REGOLE PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ’ MOTORIE
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA). Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa:
– pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
– scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
– braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
– paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
– sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
– sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
– sportello scorrevole.
L’Iva agevolata per gli acquisti Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:
1) l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2) i veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile;
3) il diritto all’IVA agevolata al 4% riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e i relativi acquisti di accessori e strumenti.
La documentazione. I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti precedentemente dovranno presentare:
1) fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;
2) ai soli fini dell’agevolazione IVA, in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (ove ricorra questa ipotesi);
3) fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
4) copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
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