Roma, 7 luglio 2020 – A seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2, la Commissione europea ha redatto una dichiarazione che dettaglia gli obblighi in capo ai datori di lavoro scaturiti dall’inserimento del nuovo coronavirus all’interno dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.
In linea generale, la Commissione ha evidenziato che l’obbligo in capo ai datori di lavoro di effettuare ed aggiornare la valutazione dei rischi ex direttiva quadro 89/391/CEE (direttiva-quadro sulla SSL) ricomprende l’esposizione al SARS-CoV-2, tenendo conto dell’interazione di tale esposizione con le altre tipologie di rischio. Di conseguenza, i datori di lavoro sono altresì obbligati a mettere in atto pertinenti misure di prevenzione e protezione e a fornire una adeguata formazione ai lavoratori potenzialmente esposti.
Più nel dettaglio, la Commissione ha ricordato gli obblighi «specifici e rigorosi» in materia di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici: le misure dettagliate per la riduzione dei rischi (art. 6); le misure igieniche e di protezione individuale (art. 8); informazione e formazione (art. 9); istruzioni scritte e cartelli (art. 10). Tali disposizioni, sottolinea la Commissione, si applicano a tutti i lavoratori e a tutte le aree di lavoro, ad eccezione dell’art. 10, par. 1, lett. b) relativo alle istruzioni per i lavoratori che manipolano un agente del gruppo 4.
Inoltre, è evidenziato che la scelta di classificare il SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3 comporta ulteriori obblighi specifici che ricomprendono «il diritto e il relativo obbligo di un programma di emergenza, di un elenco di lavoratori esposti (da cui risulti il tipo di lavoro svolto, e un registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti), di una preventiva notificazione all’autorità competente dell’uso per la prima volta, della conservazione delle cartelle sanitarie per un numero definito di anni e delle misure di contenimento di cui agli allegati V e VI» (punto 10).
La Commissione ha poi sottolineato il suo impegno a sollecitare le ispezioni sul lavoro e a promuovere buone pratiche in materia, anche attraverso il coinvolgimento dell’EU-OSHA.
In prospettiva, la dichiarazione ha infine precisato che, da una parte, riesaminerà costantemente la classificazione alla luce dei nuovi progressi scientifici, dall’altra contribuirà a migliorare l’attuale quadro normativo dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito del nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per approfondire: Direttiva_ue_2020_739
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