Roma, 19 aprile 2023 – Nei giorni scorsi l’Inps, con il messaggio n. 1356/2023, ha fornito le istruzioni operative relative all’obbligo di versamento del ticket di licenziamento in caso di dimissione del lavoratore padre nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
L’Istituto ha precisato che se il lavoratore neo padre si dimette nel corso della fruizione del congedo obbligatorio o alternativo (nel caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del bambino) avrà comunque diritto alla Naspi mentre l’azienda dovrà pagare il ticket licenziamento.
Il padre lavoratore usufruisce di un congedo obbligatorio di 10 giorni (20 in caso di gemelli) da usare dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’Inps ricorda che, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo. Durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore ha diritto alla Naspi.
Il ticket licenziamento vale il 41% dell’importo della Naspi per ogni annualità di lavoro negli ultimi tre anni.
Licenziamento se padre si dimette durante congedo
