Strage Viareggio: Cassazione deposita motivazioni sentenza

Roma, 7 settembre 2021 – Nella giornata di ieri la Corte di Cassazione, ha finalmente depositato le motivazioni della sentenza che l’8 gennaio scorso ha sancito 11 condanne per disastro ferroviario colposo in seguito all’incidente ferroviario che provocò la strage di Viareggio nel 2009, in cui morirono 32 persone. 
In particolare i Giudici di legittimità, sulle responsabilità dovute agli omessi controlli, in accordo con quanto già affermato dalla Corte d’Appello, hanno precisato che “il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro, perché sarebbe emersa l’assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione”.
Il deragliamento del carro, ribadisce la Cassazione, fu causato dalla “rottura di un assile dovuta alla presenza di crateri di corrosione che avrebbero dovuto essere rilevati in occasione della manutenzione eseguita presso la Jughental ma anche presso la Cima Riparazioni”. Deficit riparativi definiti “non occasionali bensì sistemici”, tanto più che il rischio di rottura degli assili per l’esistenza di corrosioni era “certamente noto agli operatori del settore”.
Tuttavia, aggiungono i giudici, “va escluso che i tragici eventi occorsi a Viareggio abbiano concretizzato un rischio lavorativo”, determinante un mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, quindi, è caduta perché, precisano gli Ermellini, “non vi è dubbio che il datore di lavoro dell’impresa ferroviaria sia tenuto alla valutazione di tutti i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di impresa e quindi anche dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla circolazione di carri dei quali non cura direttamente la manutenzione, destinati al trasporto delle merci pericolose”.
Per la Cassazione, inoltre, le vittime non sono assimilabili a lavoratori.
in quanto “l’integrazione dell’aggravante richiede che l’evento, anche quello occorso in danno di un terzo, sia concretizzazione del rischio lavorativo, ovvero del rischio di nocumento del lavoratore in conseguenza dell’attività espletata o del terzo che si trova in analoga situazione di esposizione”. Secondo la Corte poi l’aggravante viene meno anche perché la contestata violazione della regola cautelare della riduzione della velocità a 60 km/h al passaggio in stazione di carri cisterna “è stata individuata ex post”: quando avvenne il disastro non era una regola prevedibile.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato prescritti gli omicidi colposi e stabilito un nuovo processo di appello per disastro colposo nei confronti degli ex vertici delle ferrovie, tra cui Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, e Michele Mario Elia, ex ad Rfi. In particolare, riguardo a Moretti, condannato a 7 anni, pena poi confermata nel processo di appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto nulla la sua rinuncia alla prescrizione nel processo di secondo grado poiché la sua dichiarazione, “non può ritenersi efficace” in quanto fatta prima del verificarsi dell’estinzione del reato. La verifica della volontà di Moretti di rinunciare alla prescrizione dei reati di omicidio colposo è, pertanto, rimandata al processo di appello bis.