Rispetto Contratto Collettivo Nazionale per bonus in Edilizia

6 giugno 2022 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha contribuito alla redazione della Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 27 maggio 2022, allo scopo di chiarire l’obbligo di applicazione dei CCNL del settore edile in capo ai datori di lavoro che accedono ad una serie di incentivi e detrazioni, tra cui il c.d. superbonus 110%.
La circolare chiarisce che il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto, e nelle relative fatture, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Recenti interventi legislativi, infatti, hanno esplicitamente imposto tale obbligo allo scopo di tutelare le condizioni di lavoro delle persone impiegate nel settore edile.
Si tratta dei datori di lavoro che vogliono accedere alle seguenti detrazioni fiscali:

  • 119 d.l. n. 34/2020 (rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”);
  • 119 ter d.l. n. 34/2020 (rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”);
  • 120 d.l. n. 34/2020 (rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”);
  • 1, co. 12 l. n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private);
  • 1, co. 219 l. n. 160/2019 (relativo al cosiddetto “bonus facciate” al 60%).

È importante evidenziare che si tratta dei lavori previsti nell’allegato X al Testo Unico Sicurezza. Inoltre, è opportuno sottolineare che, a seguito di una modifica legislativa (art. 23-bis, decreto Ucraina), il valore di 70.000 euro deve riferirsi all’“opera” complessiva, e non più soltanto alla parte di lavori edili. Questo ha permesso di estendere l’obbligo in esame ad una platea più ampia di datori di lavoro.
Rimane comunque onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, dal momento che l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali.
Sempre allo scopo di tutelare i lavoratori, la Circolare ricorda che la detraibilità delle spese dipende anche da altri elementi: in primo luogo, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera (D.M. 25 giugno 2021, n. 143); in secondo luogo, l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori (art. 26, co. 1, Testo Unico Sicurezza).
Rispetto ai controlli sul rispetto dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Infine, la Circolare chiarisce che tale obbligo opera con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

 

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