Roma, 3 aprile 2020 – Il Tribunale ordinario di Firenze, sulla base del ricorso di un #rider, ha ordinato con decreto a Just Eat Italy la consegna al ricorrente di mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, da intendersi quali Dispositivi di Protezione Individuale avverso il possibile contagio da #COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Infatti, nonostante la sospensione dei procedimenti stabilita dal DL cura Italia comunque non applicabile ai procedimenti d’urgenza, il Giudice ha accolto la domanda di tutela urgente fatta dal lavoratore, essendo in ballo la tutela di diritti fondamentali della persona e, nello specifico, il diritto alla salute, che potrebbe venire irreparabilmente pregiudicato dall’attesa dei tempi previsti per una pronuncia di merito e dalla contemporanea prosecuzione dell’attività lavorativa.
Il decreto del Tribunale, richiamando anche la sentenza 1663/2020 della Corte di Cassazione, ha ritenuto di applicare ai riders le tutele che il Testo Unico Sicurezza appresta a tutti gli altri lavoratori a cura e spese del committente, sebbene il rapporto di lavoro si possa considerare autonomo e non subordinato, ritenendo che in un’ottica sia di prevenzione, sia rimediale, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
La decisione, coerente con l’estensione delle tutele prevenzionistiche del Testo Unico ai riders già operata dal DL 101/2019, aggiunge così un ulteriore tassello alla estensione delle tutele tipiche del lavoro subordinato a questa categoria di lavoratori.
Decreto 886 del Tribunale di Firenze
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