Roma, 7 luglio 2022 – Nella sezione Pubblicità Legale del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati pubblicati i decreti n. 106 e 108, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali con decorrenza 1° luglio 2022, e il decreto n. 102, relativo al nuovo importo dell’Assegno di incollocabilità.
Nel recepire la delibera n. 89 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL lo scorso 10 maggio 2022, i decreti confermano che quest’anno non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge, disponendo quindi la rivalutazione sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo, per effetto della quale l’aumento dal 1° luglio 2022 sarà pari a +1,9%.
Vale la pena ricordare che, per le rendite riferite ad infortuni o malattie professionali verificatisi a partire dal 25 luglio 2000, la suddetta percentuale di rivalutazione si applicherà solo alla quota di danno patrimoniale, mentre per la rivalutazione della quota di danno biologico si attende un ulteriore provvedimento.
Per le rendite riferite ad aventi precedenti il 25 luglio 2000, che sono invece interamente patrimoniali, la percentuale del +1,9% si applicherà all’intero importo.
Di seguito i parametri fondamentali della riliquidazione:
1) Minimali e massimali
La retribuzione media giornaliera, ai fini della determinazione del minimale e massimale della retribuzione annua per il settore industria, è stabilita in euro 84,67. Minimale e massimale sono quindi fissati rispettivamente in € 17.780,70 e in € 33.021,30
Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2022, in € 26.837,14. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e ai superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205 del Testo Unico o loro superstiti, è pari ad € 17.780,70.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima i nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:
- Per i comandanti e i capi macchinisti € 47.550,67
- Per i primi ufficiali di coperta e di macchina € 40.285,99
- Per gli altri ufficiali € 3.653,64
2) Assegni continuativi mensili
Settore industria
Dal 50 al 59%: € 328,53 Dal 60 al 79%: € 460,93 Dall’80 all’89%: € 855,80 Dal 90 al 100%: € 1.318,48 100% + APC: € 1.904,74
|
Settore agricoltura
Dal 50 al 59%: € 411,50 Dal 60 al 79%: € 574,23 Dall’80 all’89% : € 985,85 Dal 90 al 100%: € 1.397,11 100% + APC: € 1982,93 |
3) Assegno per assistenza personale continuativa e assegno “una tantum” in caso di morte
Nei decreti sono riportati anche i nuovi importi dal 1° luglio 2022 dell’Assegno per Assistenza personale continuativa pari a € 585,51 e dell’Assegno una tantum in caso di morte che sarà pari ad € 10.742,76.
4) Assegno di incollocabilità
Quanto all’Assegno di incollocabilità, per effetto del decreto ministeriale 102/2022, il nuovo importo è stabilito in € 268,37.
Per l’effettivo adeguamento degli importi occorrerà che l’INAIL completi gli adempimenti tecnici necessari, conclusi i quali le rendite potranno essere riliquidate con recupero di tutti gli arretrati maturati dal 1° luglio 2022.
PER MAGGIORI RAGGUAGLI E PER TUTTE LE NECESSITÀ RELATIVE A CONTEGGI, VERIFICHE, RICONOSCIMENTI E PRATICHE VI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO NUMERO VERDE 800.180943 CHE VI METTERÀ IN CONTATTO CON I NOSTRI ESPERTI E LE SEDI PIÙ VICINE CUI RIVOLGERVI PER IL GIUSTO RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI E DELLE PRESTAZIONI.