Roma, 7 aprile 2020 – Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’INAIL ha fornito indicazioni in merito all’applicazione degli articoli 34, comma 1, e 42 del DL n. 18/2020. Nel dettaglio, sono stati forniti chiarimenti in primis sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni INAIL nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020. A riguardo è stato precisato che la sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.
Importanti delucidazioni anche in relazione all’ambito della tutela assicurativa. Precisamente è stato evidenziato che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo #coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.
Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata l’alta probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio, nella circolare in commento, sono state ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono state indicati: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Sono altresì destinatari della tutela assicurativa INAIL anche i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal DPR n. 1124/1965, nonché gli altri soggetti previsti dal d.lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in materia.
La circolare chiarisce però che il predetto elenco non esaurisce l’ambito di intervento, infatti, la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi, secondo l’Istituto si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
Nella circolare n. 13/2020 è stato altresì precisato che sono tutelati dall’Istituto anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Inoltre, poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
È stato confermato l’obbligo del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio, che dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/196. È stato però chiarito che ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio possa ritenersi valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Resta fermo, inoltre l’obbligo per il datore di lavoro di denuncia/comunicazione.
In merito alla decorrenza della tutela INAIL, nella circolare n. 13/2020 è stato precisato che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena).
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in tema di: casi di dubbia competenza INAIL/INPS, erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni ed esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Per approfondimenti: Testo integrale della circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
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