Roma, 3 giugno 2021 – Cambiano da quest’anno le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva del Fondo per le Vittime dell’amianto. La legge di Bilancio 2021 ha infatti previsto che, diversamente da quanto avvenuto fino allo scorso anno, la misura della prestazione aggiuntiva erogata ai beneficiari sia stabilita in misura fissa e non più variabile. Per effetto delle nuove disposizioni la prestazione aggiuntiva sarà pari ogni anno al 15% della rendita INAIL percepita e di conseguenza non verrà più corrisposta tramite il sistema di acconti e conguagli, ma ogni mese nel rateo di rendita. Per quanto riguarda l’annualità 2021, le prime mensilità sono state erogate con il rateo di aprile, mentre per le successive dovrebbe regolarizzarsi l’erogazione mensile. Per quanto riguarda invece l’annualità 2020, è previsto per agosto il pagamento del conguaglio del 10%, a completamento della prestazione aggiuntiva complessiva del 20% stabilita dal decreto del Ministero del Lavoro del 10 dicembre u.s.
Fondo Vittime amianto: le nuove modalità di pagamento A cura dell'Ufficio Servizi Istituzionali e Legali
