Roma, 1 Dicembre 2020 – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in ordine alla possibilità di applicare al settore della vigilanza privata la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 18 bis del D. Lgs. n. 66/2003, attraverso la nota prot. n. 1062 ha chiarito che la disciplina di tale attività è rinvenibile all’interno del TULPS e dei provvedimenti di rango regolamentare – R.D. n. 635/1940; D.M. n. 269/2010 – nonché nelle previsioni della contrattazione collettiva di settore. In particolare, con riferimento alla organizzazione dell’orario di lavoro, l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008 ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. n. 66/2003, prevedendo espressamente l’esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione dello stesso decreto del 2003.
Per questo motivo, l’organizzazione dell’orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale.
Ciò premesso, l’INL ha ritenuto che l’esclusione dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 66/2003 prevista dall’art. 2, comma 2, riferita agli “addetti ai servizi di vigilanza privata” come sopra individuati, vada confermata anche in relazione al regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 bis del medesimo decreto, ferma restando la piena utilizzabilità del nuovo potere di disposizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004 per indurre il datore di lavoro al rispetto di obblighi che trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva.
Per approfondire:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-dc-giuridica-1062-30112020.pdf