Aggiornamento sulle norme tecniche di prevenzione incendi per uffici, scuole, hotel, autorimesse e negozi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 6 marzo 2020, il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2020 sarà in vigore dal prossimo 6 aprile 2020 e riguarda le nuove Regole Tecniche Verticali (RTV) di prevenzione.
Per le attività scolastiche – di ogni ordine e grado, compresi collegi e accademie – le regole dipendono dall’affollamento delle strutture: superiori o meno a 100 occupanti e alla massima quota dei piani. In base a queste variabili si stabilisce la strategia antincendio, la tipologia di compartimentazione e la gestione della sicurezza antincendio in generale.
Per le attività commerciali la strategia antincendio è impostata invece in base alla classificazione per superficie lorda utile (superiore o minore a 400 mq) e numero di piani.
Per le attività ricettive (alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie) la variabile è rappresentata dal numero di posti letto (meno di 25 o più).
Per le autorimesse, le strategie sono formulate in merito alle caratteristiche prevalenti degli occupanti, alla superficie lorda e alla quota di tutti i piani, oltre ad alcune valutazioni come la resistenza al fuoco e la sicurezza degli impianti tecnologici.
Decreto del 14 febbraio 2020 su nuove regole prevenzione incendi
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