Roma, 17 aprile 2023 – Con la circolare n. 14 del 4 aprile scorso l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio in materia di prestazioni economiche per esposizione all’amianto.
La legge di Bilancio innanzitutto ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti, già riconosciuta dall’INAIL per patologie asbesto correlate, nella misura del 17%, in luogo del precedente 15%. Per l’anno 2023, la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%. Si ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell’anno di riferimento, in applicazione del principio previsto dall’articolo 1, comma 3582 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023 la legge di Bilancio ha elevato a euro 15.000 la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E , pubblicati nel sito istituzionale nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del “Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale”. In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena. In caso di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.
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