Novità dalla Cassazione sui permessi legge 104/1992

Roma, 29 ottobre 2021 – La Corte di Cassazione con ordinanza n. 29198 del 20 ottobre 2021, interviene ancora una volta sul concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale l’assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell’accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l’assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all’interesse del medesimo.
Il caso di specie aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore per l’uso improprio e abusivo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 di cui fruiva al fine di prestare assistenza alla madre invalida. La Corte, nel rigettare il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro, ha precisato che non può parlarsi di uso improprio e abusivo del diritto quando l’attività è finalizzate all’aiuto del disabile, quando il tempo dei permessi è utilizzato in funzione degli interessi del disabile assistito.
Tale ordinanza si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e supportato altresì da pronunce della Corte dei Conti per cui, ai fini della concessione al dipendente pubblico dei relativi permessi, il concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile, atteso che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza continuativa allo stesso, a condizione che venga assicurata una stretta correlazione causale tra assenza dal lavoro e cura del soggetto bisognoso.