Mobbing: troppo pochi i casi trattati, pronto un Ddl

Roma, 20 settembre 2021 – Chi subisce il mobbing si rivolge alla legge solo nell’1% dei casi e di questi solo il 12% ottiene una sentenza positiva. E’ partendo da questo dato che alcuni parlamentari hanno proposto di arrivare ad una correzione della legge che comporti un onere della prova attenuato per il lavoratore che presenta una denuncia per mobbing o straining. Questi e altri contenuti sono in un disegno di legge sulla prevenzione delle molestie e le violenze sui luoghi di lavoro depositato dalla senatrice di Iv Conzatti e illustrato in Senato in un convegno a cui hanno preso parte Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio per l’Italia dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), e dai professori Harald Ege, Emanuele Corn e dall’avvocato Domenico Tambasco.
Il testo, inoltre, prevede la protezione dei colleghi che testimoniano a suo favore, e la sanzione civile contro l’autore del mobbing e non un semplice risarcimento, oltre a una serie di norme per prevenire questi fenomeni. Il ddl cerca di intervenire sulle cause che attualmente rendono inefficace il quadro normativo.
In primo luogo c’è, appunto, il riconoscimento dell’onere probatorio alleggerito, per chi denuncia, bastando una serie di indici e fatti concordanti, senza bisogno di dover dimostrare l’intento persecutorio da parte del superiore. In secondo luogo c’è la protezione dei colleghi che testimoniano nel processo, con la nullità di qualsiasi forma di procedimenti disciplinari o di licenziamento. Inoltre si passa da una logica di risarcimento del danno subito dalla vittima a quella della sanzione civile, commisurata quinti all’autore della molestia o della violenza: la sanzione varia da 29 mila a 200 mila euro, a seconda di ben precisi parametri indicati nel ddl, raddoppiati se la vessazione provoca invalidità permanente. Per evitare gli abusi il ddl prevede che è mobbing la falsa accusa rivolta a un superiore di aver subito violenze o molestie, con una sanzione che può giungere al licenziamento per giusta causa.
Inoltre la prima parte del testo contiene una serie di misure preventive. Ad esempio si demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione di misure per prevenire questi fenomeni, e sul modello della legge sulla sicurezza del lavoro, viene introdotta anche la formazione dei lavoratori per saper individuare e prevenire il fenomeno.