Roma, 4 luglio 2022 – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, che introduce alcune misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sulla Gazzetta è presente anche il testo coordinato del decreto-legge con la legge di conversione.
Tra le disposizioni, alcune interessano la materia della salute e sicurezza sul lavoro e il lavoro sommerso.
Anzitutto, è stata oggetto di conferma l’istituzione del Portale nazionale del sommerso (PNS). In particolare, i risultati dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) e dal personale ispettivo (di Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) per l’accertamento delle violazioni in materia di lavoro sommerso, lavoro e legislazione sociale, dovranno confluire in un portale unico – appunto, il PNS – gestito dall’INL. Lo scopo è quello di programmare in modo più efficace l’attività ispettiva, oltre che indagare il fenomeno del lavoro sommerso sul territorio nazionale. Il Portale sostituirà le banche dati esistenti gestite dai diversi enti pubblici preposti. È importante evidenziare che nel Portale confluiranno i verbali ispettivi e tutti i provvedimenti consequenziali all’attività di vigilanza, compresi gli atti relativi ai contenziosi instaurati sui verbali.
Un’altra misura è la conferma delle disposizioni sul contrasto del fenomeno infortunistico nell’attuazione del PNRR e sul miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è stato stabilito che l’Inail promuova protocolli d’intesa ad hoc con le aziende e i gruppi industriali impegnati nell’esecuzione degli interventi del PNRR, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Dovranno essere realizzati una serie di interventi, tra cui:
- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi programmi dovranno mirare a qualificare le competenze dei lavoratori in quei settori caratterizzati dalla maggiore crescita occupazionale originata dagli investimenti del PNRR. Tale misura non esenta i datori di lavoro dagli obblighi formativi in materia prevenzionistica;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche, soprattutto per il monitoraggio degli ambienti di lavoro e l’abbigliamento lavorativo;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, includendo i rischi da interferenza originati dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale, 29 giugno 2022)