Ispettorato: chiarimenti sui nuovi congedi

Roma, 12 settembre 2022 –  In data 6 settembre 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante i congedi e i permessi di genitori e prestatori di assistenza (d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105), che ha recepito le recenti disposizioni europee sulla conciliazione vita-lavoro (direttiva (UE) 2019/1158).
Rispetto al congedo di paternità obbligatorio, sono riportate le seguenti caratteristiche:

  • spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
  • è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
  • non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
  • è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo (ex 28 del T.U.);
  • dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione;
  • è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

L’Ispettorato precisa inoltre che vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore nel momento di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il padre che vuole fruire del congedo, deve comunicare i giorni di cui intende avvalersi con un anticipo non minore di cinque giorni «ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto».
Rispetto al congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, è precisato che «alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi)».
Sono poi fornite indicazioni sui limiti massimi individuali, sulla definizione di “genitore” e sulle modalità di funzionamento dei congedi.
In relazione al congedo straordinario, è stato previsto l’inserimento della parte di un un’unione civile convivete e il convivente di fatto. Questo congedo può essere fruito entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, oltre alla possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Si ricorda inoltre che è stata stabilita la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.

Per approfondire: INL_disciplina_congedi