Ispettorato: chiarimenti sui falsi tirocini extracurriculari

Roma, 13 luglio 2022 – Con la Nota n. 1451/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti sui tirocini extracurriculari, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge n. 234/2021.
In particolare, la legge stabilisce espressamente che «il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale» (articolo 1, comma 723).
L’Ispettorato chiarisce che si tratta di un illecito di natura permanente e, pertanto, comporta che l’offesa subita si protrae per tutta la durata del tirocinio extra-curriculare fraudolento. Ne consegue che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge in commento, sia comunque applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dalla novella. In altre parole, le sanzioni si applicano anche ai tirocini fraudolenti “a cavallo” dell’entrata in vigore della legge. Tuttavia, è bene precisare che il reato si configura solamente a partire dal 1° gennaio 2022 con la conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Riguardo all’accertamento della natura fraudolenta del tirocinio, è sufficiente dimostrare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, solamente il tirocinante può valutare la possibilità di richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata. In questa ipotesi, la riqualificazione opera dal momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se antecedente al 1° gennaio 2022.
Diverso è il discorso, invece, per i profili previdenziali, poiché il rapporto previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti e, pertanto, il recupero dei contributi non è condizionato dalla scelta del lavoratore di richiedere o meno il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

(Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, 11 luglio 2022)