INPS: riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/92 "a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali e Legali"

Roma, 25 marzo – L’INPS, con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha fornito dei chiarimenti sulle modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, rivedendo le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018.
In particolare, le novità illustrate nella circolare riguardano il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/92, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
Nello specifico, dunque, l’INPS ha precisato che per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
L’INPS, inoltre, chiarisce che le istruzioni per la gestione, da parte degli operatori di Sede, delle domande per i permessi di cui alla legge n. 104/1992 interessate dalle nuove istruzioni della presente circolare, verranno fornite con successivo messaggio da parte dell’Istituto stesso.

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