Roma, 19 luglio 2023 – Le temperature eccessivamente elevate (superiori ai 35 gradi), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono dare titolo alla cassa integrazione ordinaria: lo prevede l’Inps dal 2017, come emerge da un decalogo dell’Inail sul lavoro in caso di alte temperature.
“Possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”.
A titolo esemplificativo vengono citati i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Nella domanda di cassa integrazione, hanno spiegato l’Inps e l’Inail, l’azienda che chiede questo beneficio deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta ad attestare la temperatura o a produrre i bollettini meteo.
L’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
“Possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”.
A titolo esemplificativo vengono citati i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore. Nella domanda di cassa integrazione, hanno spiegato l’Inps e l’Inail, l’azienda che chiede questo beneficio deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta ad attestare la temperatura o a produrre i bollettini meteo.
L’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.