Inps: al via domanda “bonus psicologo”

Roma, 20 luglio 2022 – Erano da tempo attesi i chiarimenti dell’Inps sulla presentazione della domanda per ottenere il contributo finalizzato a sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. bonus psicologo 2022). Finalmente, con la Circolare n. 83/2022, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura.
Si tratta del bonus, introdotto dal d.l. n. 228/2021 (convertito con mod. dalla l. n. 15/2022), a favore dei cittadini che affrontano le spese di assistenza psicologica, nel periodo della pandemia e della conseguente crisi economica, a causa delle accresciute condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Il beneficio massimo è di 600 euro per persona ed è modulato in base all’ISEE del richiedente che comunque non deve essere superiore a 50.000 euro. In base al valore ISEE, il bonus è così modulato:

  • in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo massimo è di 600 euro;
  • in presenza di ISEE tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, il massimale scende a 400 euro a beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30.000 euro, l’importo massimo è di 200 euro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile sul sito istituzionale Inps o attraverso il Contact Center Integrato di assistenza.
Si evidenzia che il “richiedente” può anche non corrispondere con il beneficiario, giacché possono presentare domanda persone terze (i genitori, i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno) per conto di soggetti minorenni oppure di soggetti interdetti, inabilitati o beneficiari dell’amministrazione di sostegno.

(Fonte: Inps, 19 luglio 2022)