Roma, 30 maggio 2023 – Dopo un lungo lavoro di confronto con l’INAIL portato avanti dalla Commissione per le gravi disabilità dell’ANMIL, è stata pubblicata dall’Istituto la circolare n. 20 del 24 maggio 2023, con la quale viene esteso il diritto alle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici anche oltre i termini revisionali della rendita erogata a infortunati e tecnopatici.
Come noto, fino ad ora le suddette prestazioni potevano essere erogate agli infortunati e tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta, ai titolari di indennizzo per silicosi e asbestosi senza limiti di tempo e ai titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale per i quali non fosse decorso l’ultimo termine revisionale.
Accogliendo le sollecitazioni dell’ANMIL, è stato finalmente riconosciuto dall’INAIL che le variazioni delle condizioni psicofisiche dell’infortunato verificatesi dopo la scadenza dei termini di revisione, pur non potendo determinare una variazione del grado di menomazione e quindi dell’indennizzo, sono rilevanti ai fini dell’erogazione di altre prestazioni, come appunto le prestazioni accessorie alle cure termali.
Lo scopo è quello di garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali o sociali degli assicurati e di prevenirne il peggioramento, quando ritenuto necessario.
Le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici (spese di viaggio e di soggiorno) potranno quindi essere richieste anche dopo la scadenza dell’ultimo termine di revisione.
Si ricorda in breve che le cure idrofangotermali sono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e che l’INAIL rimborsa agli assicurati le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per la loro fruizione, se autorizzate dal dirigente medico dell’Istituto, nonché e spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’eventuale accompagnatore, se autorizzato.
I soggetti che hanno diritto alle suddette prestazioni sono:
- Infortunati/tecnopatici durante il periodo di inabilità temporanea assoluta con motivato parere clinico sulla assoluta necessità della cura e previo assenso della ASL di competenza;
- Soggetti titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie indicate nell’elenco di cui al d.m. 15/12/1994;
- Soggetti titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste dal suddetto decreto ministeriale.
La durata del ciclo di cure per il trattamento termale autorizzato dall’INAIL è di 15 giorni annui (12 di cure e 3 di viaggio). Il medico dell’INAIL indicherà la struttura termale più adatta alla patologia da trattare ma limitatamente, di norma, a località in ambito regionale o in regioni limitrofe.
A differenza delle cure termali, i soggiorni climatici sono a totale carico dell’INAIL, trattandosi di periodi da trascorrere in località idonea al tipo di patologia senza sedute di cura. Il soggiorno climatico trova specifica indicazione nei casi di particolare gravità, come grave insufficienza cardio-respiratoria e gravi disturbi neurologici, e può avere durata massima di 20 giorni.
Rientra nelle prestazioni economiche accessorie in oggetto anche il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta o l’integrazione della rendita diretta, solo nei casi di indifferibilità del trattamento.
Le prestazioni si ottengono a domanda, su richiesta del medico curante, alle sedi INAIL di appartenenza. Le richieste devono essere corredate da un certificato medico attestante le menomazioni per le quali si richiede la prestazione; il dirigente medico INAIL esamina la richiesta e individua, in caso di concessione, la cura o il soggiorno più adeguati al caso.
Si invitano gli interessati a rivolgersi al Numero Verde ANMIL 800.180943 o alle nostre sedi di Patronato, che potranno prestare tutta l’assistenza necessaria alla predisposizione della richiesta.