3 novembre 2022 – In una recente sentenza la Corte Costituzionale si è pronunciata sul riconoscimento dell’infortunio domestico in favore di coloro che svolgono attività di cura delle persone, i cosiddetti “caregiver familiari”.
La sentenza si riferisce al caso di una donna, assicurata contro gli infortuni domestici dall’INAIL, vittima di un incidente mortale avvenuto presso l’abitazione dei genitori, dove si trovava per prestare loro assistenza.
In primo grado la domanda di riconoscimento della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario avanzata dal coniuge della donna, sulla quale l’INAIL si era già espresso negativamente, era stata rigettata anche dal Tribunale, in quanto l’infortunio era intervenuto in un luogo diverso da quello in cui viveva e dimorava il nucleo familiare dell’assicurata e comunque in circostanze che non ne consentivano la qualificazione come infortunio domestico ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni.
La Corte d’appello di Salerno, sezione lavoro, ha successivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), nella parte in cui limita l’“ambito domestico”, all’interno del quale opera l’assicurazione «al solo “insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato”, senza inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengano prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica».
Adita della questione, la Corte Costituzionale, pur evidenziato che non è tra le sue funzioni e compiti quello di estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico, ha tuttavia richiamato il legislatore a intervenire su tale argomento.
Nella sentenza si legge infatti che l’estensione della copertura assicurativa auspicata dal ricorrente richiederebbe una riforma di sistema rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. La ratio dell’ assicurazione, ha sottolineato la Corte, è, infatti, quello di tutelare le posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare e non anche quella di operare in favore dei prestatori di assistenza a titolo gratuito.
Tuttavia, conclude la sentenza, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l’individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni in oggetto.