31 gennaio 2020 – Nell’installazione in condominio di un ascensore utile ad abbattere le barriere architettoniche, vanno rispettate alcune regole che tutelano tanto il soggetto disabile quanto gli altri condomini. Quando si va ad intervenire sulle parti comuni, infatti, è necessario che tutti gli interessi vengano fatti valere in modo che da una parte venga rispettato il diritto del soggetto con disabilità, e dall’altro non vengano lesi i diritti degli altri condomini. E’ particolarmente interessante, a questo proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 30838/2019), nella quale viene accolto il ricorso presentato da un condomino con disabilità, in merito all’installazione di un ascensore nella parte comune dell’edificio. La Corte, accogliendo il ricorso dell’uomo, ha stabilito che l’interesse delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche può essere fatto rientrare nel principio di solidarietà condominiale e, pertanto, è legittima l’installazione dell’ascensore anche quando violi le norme sulle distanze comuni. Il caso sollevato è quello di un uomo che si era visto dare torto sia dal Tribunale di Messina che dalla Corte di Appello di Messina, rilevando come l’opera (un ascensore in un cortile interno condominiale) violasse le distanze legali previste rispetto di balconi di proprietà esclusiva, oltre a limitare la veduta. Nella sua sentenza, la Cassazione ha invece stabilito che il principio di solidarietà condominiale impone di eliminare le barriere architettoniche che un condomino con disabilità incontra, anche se in questo modo non dovessero essere garantite le distanze o le vedute, pur previste dalla disciplina sulle parti comuni.
Cassazione: il principio di solidarietà condominiale

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