Roma, 22 novembre 2022 – Lo scorso 17 novembre, l’Inps ha diramato il Messaggio n. 4159 con cui ha fornito alcune precisazioni sul beneficio una tantum per i lavoratori dipendenti del valore di 150 euro, introdotto dal decreto Aiuti-ter.
In particolare, l’Istituto chiarisce che l’indennità spetta una sola volta a quei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, che nel mese di novembre 2022 hanno una retribuzione imponibile massima di 1.538 euro. Questa retribuzione imponibile deve essere considerata al netto della tredicesima mensilità.
Il giorno precedente, l’Inps aveva adottato la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 con cui ha fornito le istruzioni applicative e contabili della misura. Nel dettaglio, la Circolare illustra le modalità di presentazione della domanda e i requisiti d’accesso all’indennità per i soggetti aventi diritto, ossia:
- pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione;
- lavoratori domestici e nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità;
- beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- soggetti già beneficiari della cosiddetta ‘indennità COVID-19’;
- lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per approfondire si rinvia al Messaggio 17 novembre 2022, n. 4159 e alla Circolare 16 novembre 2022, n. 127 (Fonte: Inps, 18 novembre 2022).