Roma, 17 novembre 2021 – Con i decreti ministeriali di rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL sono stati adeguati, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche gli indennizzi riconosciuti per gli incidenti in ambito domestico. La percentuale di rivalutazione sarà del +4,9%.
La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. La liquidazione degli indennizzi fa riferimento a una retribuzione convenzionale che, solo per questa finalità, è pari al minimo previsto per il settore industriale; la retribuzione convenzionale, dal 1° gennaio 2021, è stabilita in 17.448,90 euro. Da questo riferimento discendono i nuovi importi delle prestazioni economiche:
- per le invalidità tra il 6% (grado minimo) e il 15% spetta un importo una tantum elevato ora da 300 a 337, 41 euro;
- per le inabilità permanenti, a partire dal 16% e fino al 100%, spetta una rendita mensile commisurata al grado di invalidità, a cui può aggiungersi un eventuale assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) di 574,59 euro;
- in caso di morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ai familiari spetta anche un assegno una tantum di 10.542,45 euro.
In ogni caso i risarcimenti devono riguardare infortuni accaduti sul territorio nazionale ed escludendo quelli che, anche se in ambiente domestico, sono conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.
Si approssima l’appuntamento annuale per l’iscrizione o il rinnovo dell’assicurazione da eseguire entro il 31 gennaio 2022 pagando un contributo unico di 24 euro. L’obbligo si applica alle casalinghe e ai casalinghi in età tra i 18 e i 67 anni; nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.