4 agosto 2023 – La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il testo unificato dei disegni di legge in materia di prevenzione delle discriminazione e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Un provvedimento molto atteso che intende assicurare alla persona clinicamente guarita la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all’accesso ai servizi bancari e assicurativi nonché alle procedure di adozione dei minori. Come rilevato dall’osservatorio permanente sulla condizione dei malati oncologici, si riscontrano spesso pratiche contrattuali che impediscono ai guariti l’apertura o il mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita o che impongono oneri o garanzie accessorie per accedere a servizi finanziari o bancari. Più in generale, è comune la richiesta al consumatore di informazioni relative alle pregresse condizioni di salute con riferimento alle patologie oncologiche con il rischio che, in caso di omissione, la compagnia assicurativa opponga il rifiuto al pagamento dell’indennizzo o imponga all’interessato oneri o costi aggiuntivi. La proposta approvata dalla Camera introduce quindi il diritto all’oblio oncologico, come diritto delle persone guarite di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. Ciò vale, come detto, innanzitutto per l’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. Tali informazioni non possono essere acquisite nemmeno da una fonte diversa dal contraente e, qualora siano in possesso dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Viene poi sancito il divieto di applicare al contraente limiti costi ed oneri aggiuntivi o trattamenti diversi da quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei contraenti. Altro settore in cui si applicherà il diritto all’oblio oncologico è quello dell’adozione e dell’affidamento di minori. Nell’ambito delle indagini a cui vengono sottoposti coloro che intendano procedere ad un’adozione non potranno essere prese in considerazione patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Ancora, è esteso alle procedure concorsuali il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche dalle quali essi siano stati precedentemente affetti. Il testo passa ora al Senato per il seguito dell’esame.
Approvata alla Camera la legge sull’oblio oncologico
