Roma, 15 febbraio 2021 – In data 21 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2019/2181(INL) che reca le raccomandazioni alla Commissione europea sulla proposta di direttiva in materia di diritto alla disconnessione.
Infatti, considerati il crescente impiego della tecnologia nel mondo del lavoro e l’assenza di una normativa specifica dell’Unione sul diritto dei lavoratori alla disconnessione dagli strumenti digitali, il legislatore europeo è prossimo alla emanazione della direttiva finalizzata ad arginare la cultura del “sempre connesso”.
La questione si pone soprattutto in termini di tutela della conciliazione vita-lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Nel dettaglio, alla lettura dei “considerando” della risoluzione, l’utilizzo di strumenti digitali per periodi prolungati potrebbe determinare una riduzione della concentrazione e un sovraccarico cognitivo ed emotivo. Ma non solo. Le operazioni monotone e ripetitive e una postura statica per lunghi periodi di tempo possono causare disturbi muscolo-scheletrici, mentre la radiazione a radio frequenza è classificata come possibile causa di effetti cancerogeni. Numerosi sono anche i rischi psicosociali correlati all’uso eccessivo dei dispositivi tecnologici, soprattutto l’aggravamento di fenomeni quali l’isolamento, la dipendenza dalle tecnologie, la privazione del sonno, l’esaurimento emotivo, l’ansia e il burnout.
In sintesi, la proposta di direttiva imporrebbe agli Stati membri l’obbligo di garantire che i datori di lavoro prendano i provvedimenti necessari per fornire ai lavoratori i mezzi per esercitare il diritto alla disconnessione (art. 3, co. 1), attraverso l’istituzione di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero. I lavoratori, inoltre, potranno richiedere e ottenere il registro del loro orario di lavoro (art. 3, co. 2).
Gli Stati membri, per di più, dovranno garantire modalità pratiche per il monitoraggio dei lavoratori (art. 4, co. 1, lett. a) e le valutazioni della salute e sicurezza in relazione al diritto alla disconnessione, ricompresi i rischi psicosociali (art. 4, co. 1, lett. c), nonché i criteri per la concessione di una deroga ai datori di lavoro dall’obbligo di attuare il diritto alla disconnessione (art. 4, co. 1, lett. d). Ad ogni modo, tali deroghe potranno essere previste solamente in circostanze eccezionali, quali la forza maggiore o altre emergenze, dietro motivazione scritta fornita dal datore di lavoro al lavoratore.
Ai sensi dell’art. 5, inoltre, è stabilito il divieto di trattamenti sfavorevoli (discriminazione, licenziamento, ecc.) per i lavoratori che esercitano il diritto alla disconnessione. Al riguardo, è altresì stabilita l’inversione dell’onere della prova in caso di licenziamento, nel caso in cui il lavoratore decida di adire in giudizio per aver subito un trattamento sfavorevole a causa dell’esercizio o del tentato esercizio di tale diritto: sarà quindi il datore di lavoro a dover dimostrare che il licenziamento o il trattamento sfavorevole è stato basato su motivi diversi.
In aggiunta, ai sensi dell’art. 6, gli Stati membri devono garantire il diritto di ricorso ai lavoratori il cui diritto alla disconnessione è stato violato, mentre, ex art. 7, gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro forniscano per iscritto a ciascun lavoratore informazioni chiare, sufficienti ed adeguate sul diritto alla disconnessione, compresa una dichiarazione che precisi i termini degli accordi collettivi o di altri accordi applicabili.
L’art. 8 statuisce che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.
Infine, ai sensi dell’art. 11, il recepimento dovrebbe avvenire entro due anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, applicandone le disposizioni entro tre anni dalla stessa data. Si evidenzia che il co. 3 prevede che gli Stati possano affidare alle parti sociali l’attuazione della direttiva.
Per approfondire: Raccomandazione_PE_disconnessione
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