Sabato 14 marzo 2020 è stato sottoscritto – dal Ministro dell’Economia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo economico, il Ministro della Salute e le Parti Sociali- il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Si tratta di un protocollo interconfederale che contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L’obiettivo è fornire indicazioni operative uniformi sul territorio nazionale e finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il protocollo contiene, quindi, ulteriori misure per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, che seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. È stata altresì prevista la possibilità che tali misure possano essere integrate dalle imprese con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Nel dettaglio, l’intesa è articolata in 13 punti:
1. INFORMAZIONI.
È stato precisato che l’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, debba informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi;
2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA.
È stata autorizzata la misurazione della temperatura dei dipendenti all’ingresso dell’azienda, e dettagliata la procedura da seguire in caso di rilevazione della temperatura maggiore a 37,5°. È stato precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI.
Le occasioni di contatto tra i fornitori esterni con il personale in forza nei reparti/uffici devono essere ridotti mediante predefinite procedure di ingresso, transito e uscita. È preferibile che gli autisti rimangano a bordo dei propri mezzi, mentre per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario che siano individuati/installati servizi igienici dedicati, nonché prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA.
È richiesta la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, sono state richiamate le disposizioni sulla pulizia e sanificazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.
È stata ribadita l’obbligatorietà dell’adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti;
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Viene ribadita l’importanza dell’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale legata tuttavia alla disponibilità in commercio. Per questi motivi è stato puntualizzato che potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e deve essere favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
Nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK).
Sono state date indicazioni sull’organizzazione, la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni;
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI).
In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020 (punto 7) è stata evidenziata la possibilità che le imprese dispongano la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. È altresì possibile: procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; utilizzare lo smartworking per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili; utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti nel caso in cui l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente.
Infine, sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.
È necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza e sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.
A riguardo è stata però prevista la possibilità, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, di effettuare la formazione a distanza anche per i lavoratori in smartwork.
È stato evidenziato che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.
Sono state dettagliate le modalità di gestione di una persona sintomatica o riscontrata positiva in azienda.
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.
In relazione alla sorveglianza sanitaria è stato disposto che debba proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
È stato raccomandato che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
A tal fine è stato previsto che nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabori con il datore di lavoro e le RLS/RLST, e segnali all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Mentre all’azienda viene richiesto di provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.
L’ultimo punto prevede che sia costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.