Novità normative sul potere di disposizione: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale sul Lavoro a cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza

13 ottobre 2020 – Con la circolare n. 5 del 30 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative sull’articolo 12-bis (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) inserito in sede di conversione dalla legge n. 1320/2020 nel D.L. n. 76/2020, che ha ampliato l’ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo ai fini della tutela dei lavoratori e, più in generale, del rispetto della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale.
Nel dettaglio è stata prevista la possibilità che il personale ispettivo dell’INL possa adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative, introducendo dunque un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione.
Nella circolare n. 5/2020 l’INL ha precisato che l’art. 12-bis, riformulando l’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, non ha inciso sulla disciplina del potere di disposizione (artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955) ma ha solo esteso tale potere, rendendolo applicabile:

  • “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020);
  • “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” (art.10, D.P.R. n. 520/1955).

Pertanto, permangono anche i differenti regimi sanzionatori.

L’INL ha evidenziando anche che il provvedimento di disposizione è stato attribuito dal novellato art. 14  direttamente al  proprio personale ispettivo, al quale spetta pertanto in via esclusiva l’esercizio di tale potere, mentre la precedente formulazione faceva riferimento genericamente al “personale ispettivo”.
La circolare in commento reca anche chiarimenti sull’ambito di applicazione del nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, evidenziando che la nuova formulazione normativa vuole favorire, attraverso l’ordine impartito dall’ispettore del lavoro, il rispetto di tutte quelle norme che sono sprovviste di un presidio sanzionatorio. Quindi l’INL ritiene che il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.
Non appare invece opportuno il ricorso al potere di disposizione in riferimento ad obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti, non derivanti quindi dalla legge o da previsioni collettive fermo restando che, secondo l’INL, qualora tali obblighi abbiano natura patrimoniale, sussiste sempre la possibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica o alla diffida accertativa. Proprio i rapporti tra quest’ultimi istituti sono stati oggetto di chiarimento nella stessa circolare n. 5/2020.
Infine, nella circolare in parola è stato rilevato che  il nuovo art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 non ha apportato modifiche sostanziali, rispetto alla precedente formulazione, per quanto concerne la possibilità di presentare ricorso amministrativo  avverso il provvedimento di disposizione. Continua infatti ad essere ammesso il  ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’INL, il quale deve decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

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