Legge n.21 – Conversione in legge del c.d. decreto Milleproroghe

Roma 9 marzo 2021 – Nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2021 è stata pubblicata la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del DL n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. decreto Milleproroghe). In materia di salute e sicurezza è stata prevista la modifica dell’articolo 19 (Proroga dei termini  correlati   con   lo   stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19), con la sostituzione del termine 31 marzo 2021 con il termine del 30 aprile 2021. Precisamente, è stata disposta la proroga, fino alla data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, dei  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui all’allegato 1. Tra questi in materia di:

  • lavoro agile, l’art. 90, commi 3 e 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Per cui adesso – ai sensi dell’art. 90 comma 3, D.L. n. 34/2020 – fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021 i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Invece, a norma del comma 4 dell’articolo 90 – fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) – per i datori di lavoro pubblici, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. A riguardo gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
    Sempre in materia di lavoro agile è stato prorogato quanto previsto dall’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Pertanto adesso fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021 – in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) – le Pubbliche Amministrazioni devono organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;
  • sorveglianza sanitaria eccezionale, l’articolo 83 del L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77). Pertanto, fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
  • dispositivi di protezione individuale (DPI), l’articolo 5- bis, commi 1 e 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) recante disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali.

L’art. 15, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) recante disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale.
Sono state anche inserite nuove proroghe in materia di prevenzione incendi. Precisamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto. Prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, nonché nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017. Anche per i rifugi alpini, il termine per la presentazione delle istanze preliminari (previste all’art. 3 e 4 del DPR 151/2011) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. 

Per approfondire Testo_DL_n_183_2020_coordinato_legge_n_21_2021

3 thoughts on “Legge n.21 – Conversione in legge del c.d. decreto Milleproroghe

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