Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1349, il Consiglio UE ha stabilito la quota del fondo SURE riservata all’Italia, al fine di finanziare gli strumenti di protezione sociale a beneficio dei lavoratori colpiti dalla crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, nonché le misure di igiene e sicurezza sul lavoro finalizzate al contenimento del contagio.
Ai sensi dell’art. 2, è stabilito che l’Unione europea mette a disposizione dell’Italia un prestito dell’importo massimo di 27 438 486 464 di euro, con scadenza media massima di 15 anni.
La prima tranche sarà erogata con riserva dall’entrata in vigore dell’accordo con cui – ai sensi dell’art. 8, par. 2 del regolamento (UE) 2020/672 – saranno stabilite le caratteristiche del prestito.
Nel dettaglio, il prestito è finalizzato al sostegno dell’«aumento repentino e severo della spesa pubblica italiana» (considerando 3) connessa alle misure sociali che l’Italia ha messo in campo durante la prima fase della pandemia.
La decisione di esecuzione in parola, inoltre, stabilisce quali strumenti e misure possono essere finanziate mediante il fondo SURE:
- estensione dei regimi esistenti di riduzione dell’orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni);
- indennità per i lavoratori autonomi;
- indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo;
- indennità per i lavoratori dello spettacolo;
- indennità per i collaboratori sportivi;
- indennità per i lavoratori domestici;
- indennità per i lavoratori a chiamata;
- contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali;
- estensione dei congedi parentali;
- bonus per servizi di baby-sitting;
- estensione dei permessi per disabilità;
- crediti d’imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di attrezzature di sicurezza.
In linea con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2020/672 che ha istituito il fondo SURE, il c.d. ‘strumento di cassa integrazione europea’ ha in realtà finalità più ampie: oltre agli ordinari strumenti di protezione sociale, potranno essere finanziate le misure straordinarie per il sostegno ai lavoratori di settori specifici e atipici e per il miglioramento della conciliazione vita-lavoro a beneficio di lavoratori-genitori e soggetti vulnerabili.
È di particolare rilievo poi l’inclusione dei costi sostenuti per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro finalizzati al contenimento del contagio, che estende le finalità del fondo alle strategie di prevenzione sul lavoro e salute pubblica.