18 gennaio 2021 – Nella G.U. del 14 gennaio 2021 n.10 è stato pubblicato il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.
Il provvedimento ha prorogato, al 30 aprile 2021, la fine dello stato di emergenza e il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei D.L. n. 19 e 33 del 2020.
Con il D.L. n. 2/2021 sono state altresì anticipate le misure restrittive per il contenimento della diffusione del COVID-19 applicabili a partire dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021, consistenti nella possibilità:
- di spostarsi, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Confermato dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 il divieto di spostamento tra Regioni o Province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È stato comunque confermata anche la possibilità di rientrare nel luogo di residenza, domicilio o abitazione.
Il D.L. n. 2 ha anche istituito la c.d. area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Precisamente, nell’area “bianca” non trovano applicazione le misure restrittive previste dai D.P.C.M. per le aree gialle, arancioni e rosse ma è stato previsto che le attività si svolgano secondo specifici protocolli, individuati con D.P.C.M. nei quali possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive.
Per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento è stata istituita una Piattaforma informativa nazionale.
Indicate anche le date per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei Comuni sciolti o commissariati.
Infine è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini in materia di permessi e titoli di soggiorno.
Per approfondire
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