Congedo parentale e bonus baby-sitting tra le misure stabilite per il lavoratori dal decreto legge n.30 del 13 marzo 2021.
Roma, 23 marzo – Con il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 sono state adottate ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche durante il periodo delle Festività Pasquali.
Il provvedimento è in vigore dal 13 marzo 2021, e le sue disposizioni sono valide per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Nel D.L. n. 30/2021 sono stati altresì previsti interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, applicabili fino al 30 giugno 2021.
Precisamente, all’art. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting), è stato disposto che il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e alla durata della quarantena dello stesso disposta a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è stato esteso anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della legge n. 104/1092, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione, fruiti in caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, è stata riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Il provvedimento ha altresì previsto la possibilità che gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli artt.32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001) fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 – durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio – possano essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra, con diritto all’indennità e pertanto non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Mentre in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, in caso di attività non svolgibile in modalità agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Disposta anche, per alcune categorie di lavoratori, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, per i figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena dello stesso a seguito di contatto ovunque avvenuto. Nello specifico il bonus baby sitting è stato previsto per:
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;
- ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
È stato però precisato che il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o ai congedi su menzionati e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2 in esame.
Infine, è stato puntualizzato che, per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce dei su elencati congedi, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 2 del provvedimento in commento, o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure su elencate.
Per approfondire: decreto_legge_13_marzo_2021_n_30
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