Modifiche ed integrazioni al D.L 34/2020 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cura dell’Ufficio Salute e sicurezza ANMIL

Le linee guida su prevenzione, monitoraggio e gestione dell’emergenza per le strutture sanitarie

Roma, 21 luglio 2020 – Con specifico riferimento alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si segnalano le seguenti modifiche/integrazioni apportate in sede di conversione al D.L. n. 34/2020.
Dopo l’articolo 1 sono stati inseriti ulteriori commi, tra cui il comma 1-ter (Linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità) nel quale il Legislatore ha previsto che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento (cioè il 19 luglio 2020), il Comitato tecnico-scientifico debba adottare linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
Tali linee guida dovranno essere adottate nel rispetto dei seguenti principi:
– garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le menzionate strutture;
– garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le medesime strutture, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
– prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
– disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
– prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
È stato altresì previsto che le strutture in oggetto siano equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge n. 77/2020 ha anche apportato delle modifiche terminologiche all’art. 66 (Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale), disponendo al contempo l’inserimento del’art. 66-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e DPI.
Precisamente, è stato previsto che – al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche, di DPI e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive – per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi siano definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali criteri, sia per le mascherine chirurgiche che per i DPI, dovranno essere definiti  entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, ad opera di appositi comitati tecnici.
Invece, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 è stato attribuito alle Regioni l’onere di: definire le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei DPI, individuare le strutture competenti per la medesima validazione e provvedere ai relativi controlli.
Il monitoraggio sull’applicazione dei criteri semplificati di validazione deve essere invece assicurato dai menzionati comitati a cui è stato attribuito anche il compito di supportare l’attività delle Regioni.
Sono state fatte salve però le validazioni effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Il Legislatore ha anche disposto che l’ISS e l’INAIL rimangano competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla Regione.
L’articolo 66-bis ha altresì disposto modifiche all’articolo 15 del D.L. n. 18/2020:
È stato infine fatto salvo, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 quanto disposto dall’articolo 5-bis del D.L. 18/2020.
Sempre in tema di DPI, la legge n. 77/2020 ha sancito l’inserimento – al capo VII del titolo VIII del D.L. n. 34/2020 – dell’art. 229-bis recante disposizioni per lo smaltimento dei DPI.
Nello specifico, al comma 5 del menzionato articolo 299-bis è stata prevista una modifica del già richiamato articolo 15 del D.L. n. 18/2020, consistente nell’inserimento del comma 4.bis a norma del quale – al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di DPI monouso – il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, deve definire con proprio decreto i criteri ambientali minimi relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai DPI e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
Modifiche anche in tema di lavoro agile. Infatti, al comma 1 dell’articolo 90 del D.L. n.34/2020 è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale è stato previsto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile debba essere riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale ex articolo 83, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Invece, all’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro), oltre a correzioni terminologiche, è stato stabilito l’inserimento del comma 6-bis a norma del quale, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL deve utilizzare una quota (pari a 200 milioni di euro) delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010). Al medesimo fine l’INAIL deve adottare, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il revocato bando di finanziamento ISI 2019.
Infine, si segnala che la legge n. 77/2020 ha disposto l’abrogazione del D.L. del  16 giugno 2020 n.  52. Restano però validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  stati fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo D.L. 16 giugno 2020 n. 52.

Per approfondire: Legge_17_luglio_2020_n_77

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