Chiarimenti dall’Inps sul cosiddetto “incremento al milione” per soggetti invalidi a cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza

Roma, 23 settembre 2020 – Attraverso la circolare n. 107, l’Istituto ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, è stato esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Nello specifico, viene chiarito che a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Tale diritto è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che abbiano compiuto i diciotto anni. A questi criteri anagrafici, si aggiungono quelli reddituali, in base ai quali è necessario che il beneficiario non coniugato possieda redditi propri non superiori a 8.469,63 euro; per quanto riguarda invece il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato), deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Continuando, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di età superiore a diciotto anni è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. “incremento al milione”), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge.
Tale maggiorazione potrà essere riconosciuta solo a domanda, ragion per cui gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare apposita istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le modalità previste.

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4 thoughts on “Chiarimenti dall’Inps sul cosiddetto “incremento al milione” per soggetti invalidi

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