5 gennaio 2021 – Nella G.U. del 30 dicembre 2020 n. 322 è stata pubblicata la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021). Il provvedimento è composto da 3 articoli, ma le disposizioni principali sono riportate nell’articolo 1, costituito da 1150 commi.
L’obiettivo della manovra finanziaria è quello di sostenere la ripresa dell’economia del Paese attraverso misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e un ampio ventaglio di interventi in materia di lavoro.
Tra gli interventi in materia di lavoro e occupazione, sono state concesse altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria – per il periodo dal 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021- e di cassa integrazione in deroga e di assegno ordinario – per il periodo dal il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 – previsti in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
Sempre in tema di CIGS, è stata prorogata, per il 2021 e il 2022, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, ed estesa al biennio 2021-2022 la possibilità per imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale di richiedere un ulteriore periodo di CIGS.
Riconosciuta altresì alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.
Disposto anche il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, per massimo 90 giorni, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021; nonché per la medesima durata e lo stesso periodo, un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito nel contesto emergenziale.
Introdotta, infine, la c.d. CIG autonomi per il triennio 2021-2023, cioè un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo con determinati requisiti.
Parallelamente è stato esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per g.m.o. e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso. Prorogato fino al 31 marzo 2021 anche il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
In tema di incentivi per l’occupazione sono stati previsti numerosi sgravi contributivi, tra cui quello per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 35 anni di età e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, aumentando la misura dello sgravio dal 50 al 100 % ed elevando da tre a quattro anni la sua durata per le assunzioni dei medesimi soggetti in alcune regioni. Disposto altresì lo sgravio contributivo: per l’assunzione di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022; a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni per il 2021; a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Prevista anche l’istituzione di un Fondo per finanziare l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, dai professionisti, dai medici, dagli infermieri e dagli altri operatori sanitari. Estesa, infine, fino al 2029 l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud).
Ulteriori disposizioni hanno riguardato:
- misure a sostegno del reddito, ad esempio la proroga per il 2021 dell’operatività del contratto di espansione estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti o, ricorrendo determinate condizioni, con almeno 250 unità;
- misure in materia previdenziale, tra cui la proroga di Opzione donna, e la conferma per il 2021 della cosiddetta Ape sociale;
- la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità;
- l’estensione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle previsioni normative (art. 26 commi 2 e 2 bis del D.L. n. 18/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in particolari condizioni di rischio debitamente certificato (c.d. lavoratori fragili), nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2021, all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva […]» sono state soppresse.
Previste misure anche in tema di amianto. Nello specifico, è stato disposto che l’INAIL – a decorrere dal 1° gennaio 2021 e attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto – debba erogare ai soggetti già titolari di rendita per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti ai superstiti, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento.
La prestazione aggiuntiva sarà erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.
Inoltre, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato disposto che l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroghi ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
Novità anche in tema di lavoro agile. Infatti all’articolo 1 comma 1054 è stato riconosciuto un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali materiali ed immateriali, alle condizioni e nelle misure stabilite dai successivi commi. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Sempre in tema di crediti di imposta è stato stabilito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) possa essere fruito dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021. Continua ad essere possibile la cessione dello stesso credito, ai sensi dell’articolo 122 del D.L. n. 34/2020, fino al 30 giugno 2021.
Per approfondire:
legge_30_dicembre_2020_n_178