Il Fondo per le vittime dell’amianto che garantisce una prestazione economica aggiuntiva alla rendita per le patologie asbesto correlate
Con la Legge n. 257 del 1992 anche l’Italia, come già fatto da altri Paesi, aveva messo al bando tutti i prodotti e i materiali contenenti amianto, vietandone l’estrazione, l’importazione, la produzione e la commercializzazione. Purtroppo però le fibre killer avevano già minato la salute di molti lavoratori, incubandosi lentamente nei loro polmoni per manifestarsi (come nel caso dei mesotelioma) anche a distanza di 30/40 anni. E tuttora ci sono ancora 32 milioni di tonnellate che minacciano il territorio nazionale e ben 38 mila siti a rischio (Fonte: Legambiente). Pertanto, ancora oggi la fibra killer continua ad uccidere. Da uno studio elaborato recentemente dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL emerge che già nel primo anno di manifestazione delle neoplasie il 15% dei tecnopatici decede a causa della patologia e un ulteriore 40% muore l’anno successivo, dopo dieci anni solo il 5% sopravvive. Anche gli affetti da asbestosi mostrano una frequenza di morte elevata, ma mediamente inferiore del 60% rispetto ai casi di neoplasie. Data la peculiarità di queste patologie, che creano spesso situazioni di estrema gravità che portano inesorabilmente alla morte del lavoratore, con la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), è stato istituito presso l’Inail il Fondo per le vittime dell’amianto. Si tratta di un fondo che garantisce una prestazione economica aggiuntiva alla rendita a favore dei reddituari affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita a superstiti
Il Fondo, dotato di contabilità autonoma e separata, è finanziato per un quarto dalle imprese e, per tre quarti, dal bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una esposizione all’amianto. Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail.
Proprio in occasione della “Giornata mondiale delle vittime dell’amianto” che è stata celebrata il 28 aprile, in concomitanza con la “Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro” indetta dall’Ilo, l’INAIL ha pubblicato e diffuso un opuscolo che illustra quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti, chiarendo le modalità e gli importi di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo anche le novità normative più recenti.
– Modalità di erogazione. La prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto viene liquidata d’ufficio dall’Inail mediante l’erogazione di due acconti e un conguaglio. Gli acconti sono corrisposti utilizzando le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato, fino a esaurimento delle stesse; il conguaglio è corrisposto utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio è determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite asbesto-correlate erogate dall’Inail. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute in bilancio per essere impiegate in quello successivo. Dal 2008, anno di avvio del Fondo, i beneficiari sono costantemente aumentati passando dai circa 14.000 di quell’anno ai 18.500 del 2015 (ultimo anno contabilizzato) con un incremento del 31,5% pari a 4.500 unità. Ma tale aumento è dovuto esclusivamente alla consistente crescita dei superstiti che sono aumentati appunto di 4.500 unità, passando dagli 8.000 circa del 2008 ai 12.500 del 2015: un incremento superiore al 50% che conferma l’estrema potenzialità letale di queste patologie. Per contro, si registra una sostanziale stabilità tra i titolari di rendita che in tutto il periodo oscillano intorno alle 6.000 unità.
– Importi erogati. Gli importi erogati dal “Fondo” per la prestazione aggiuntiva furono di 24,5 milioni di euro per il 2008, primo anno di attuazione, saliti fino ai 27,3 milioni di euro del 2011 per scendere poi ai 20 milioni del 2015, importo ancora provvisorio stimato nel Bilancio preconsuntivo 2016 dell’INAIL. Quanto alla misura della prestazione aggiuntiva, questa viene determinata in ragione di una percentuale della rendita percepita dal tecnopatico o dai superstiti sulla base delle risorse disponibili e della platea dei beneficiari. Nel primo anno (2008) la percentuale di incremento della rendita venne fissata al 20%, negli anni successivi è salita quasi costantemente fino a superare il 27% nel 2011 e 2012. Gli importi 2013-2015 non comprendono il conguaglio finale che dovrà essere confermato dall’emanazione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
– Le novità normative. Con la legge di stabilità 2015 (190/2014), i benefici del Fondo per le vittime dell’amianto sono stati estesi in via sperimentale – per gli anni 2015, 2016 e 2017 – anche ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano, cioè, contratto la patologia o per esposizione “familiare” o per esposizione “ambientale”. L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto e l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza stessa. L’esposizione ambientale, invece, è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma. Alle vittime dell’amianto per esposizione familiare o ambientale spetta una prestazione assistenziale “una tantum” di importo fisso pari a 5.600 euro, da corrispondere su istanza dell’interessato; l’erogazione delle prestazioni, avviata alla fine del 2015, ha interessato finora 247 persone per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro. Ancora più recentemente, la legge n. 19 del 27 febbraio 2017 ha disposto l’estensione temporale di questa norma transitoria anche agli eredi di malati di mesotelioma, prescrivendo che le prestazioni assistenziali previste dal Fondo per le vittime dell’amianto possono essere erogate agli eredi – su domanda presentata dagli stessi entro il 31 marzo 2017 – per i casi di decessi intercorsi negli anni 2015 e 2016.
– La nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali. Va segnalato, infine, che tra le misure varate dallo Stato a favore delle vittime delle patologie asbesto-correlate e dei loro superstiti, una ulteriore novità è rappresentata dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2016, che ha definito le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo istituito dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Al Fondo possono accedere gli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, contenente le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto nel nostro Paese. Questo Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è completamente distinto dal “Fondo per le vittime dell’amianto” di cui si è già detto. Il nuovo Fondo, in particolare, concorre al pagamento di quanto dovuto dalle compagnie portuali ai superstiti delle vittime dell’amianto che sono state occupate nei porti italiani a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. La dotazione prevista a questo scopo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Nel rispetto di questo limite di spesa, l’importo della prestazione sarà stabilito ogni anno dall’Inail in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, sulla base delle domande pervenute e dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza.
Come si diceva nel titolo, si tratta di un piccolo aiuto economico che naturalmente non può risolvere un problema drammatico come quello dei lavoratori o delle persone affette o addirittura decedute per aver inalato le micidiali fibre di amianto. Tuttavia sono da apprezzare le lodevoli iniziative prospettate dal Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto in merito ad un significativo miglioramento delle prestazioni fornite annualmente. Nell’opuscolo presentato si invitano, infatti, le istituzioni sia a stabilizzare, o meglio ancora incrementare, l’importo per i beneficiari “professionali”, sia a prorogare anche per i prossimi anni, o addirittura rendere definitiva, l’erogazione del contributo assistenziale ai “non professionali, che il Parlamento ha limitato, in fase sperimentale, al solo triennio 2015-2017. “Su questi aspetti – ha affermato Giuseppe D’Ercole, Presidente del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell’amianto – abbiamo aperto una riflessione che svilupperà recependo anche i suggerimenti che arriveranno dalle persone e dalle associazioni attente alla problematica. L’obiettivo è quello di fornire al legislatore e ai responsabili politici le indicazioni utili per migliorare e stabilizzare un dignitoso sostegno economico a tutte le vittime dell’amianto, a conferma del valore civico e solidale che ha il Fondo”.