Il 31 gennaio scade il versamento del premio annuale per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
L’Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, meglio conosciuta come “assicurazione casalinghe”, introdotta e resa obbligatoria dalla L. 493/1999, è entrata in vigore dal 1° marzo 2001. In Europa è la prima legge in materia e rappresenta una grande conquista per la donna italiana in quanto viene finalmente riconosciuto un valore economico oltre che sociale al lavoro domestico. La polizza costa 12,91 euro l’anno ed è rivolta alle classiche “casalinghe”, ma in effetti si estende anche a pensionati, giovani che non lavorano o studenti fuori sede. I requisiti per accedere all’assicurazione gestita dall’INAIL sono: età fra i 18 e i 65 anni, che il lavoro domestico venga svolto in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione. In caso di infortunio, alle casalinghe è garantita una rendita vitalizia qualora l’invalidità permanente sia di grado pari almeno al 27%. Attualmente l’importo della rendita oscilla dai 194,34 euro mensili per una invalidità del 27%, ad un massimo di 1.349,60 euro per il 100%. In caso di infortunio mortale è prevista una rendita mensile pari a 674,80 euro per il/la vedovo/a e a 269,92 euro per ciascun orfano. Sarebbe un’assicurazione obbligatoria, ma soltanto in teoria; lo dimostra infatti il forte calo delle sottoscrizioni che erano circa 2,6 milioni nel 2005, 2 milioni nel 2009 per arrivare al minimo di 1,4 milioni nel 2014. Nel 2015 (ultimo anno disponibile nelle statistiche INAIL) c’è stata una leggera ripresa a 1,5 milioni circa di casalinghe/i assicurate/i. La stragrande maggioranza degli iscritti, circa l’80%, ha più di 50 anni e gli uomini sono in nettissima minoranza: circa 30.000, ovvero il 2% del totale. Evidentemente, anche se l’importo del premio è abbastanza irrisorio e sono previsti esoneri per i meno abbienti, la percezione comune è quella di una tassa che in cambio dà poco o nulla in quanto la soglia di invalidità (27%) è ritenuta troppo elevata: risultano al di sotto del minimo – e pertanto non ricevono alcun indennizzo – menomazioni indubbiamente gravi come, ad esempio, la perdita di un rene (valutato 25%) o la perdita del pollice sinistro (25%).
A dimostrazione di ciò basti pensare che, nel 2015, sono state presentate circa 650 denunce di infortunio ma, nello stesso anno, sono state costituite appena 73 rendite d’inabilità permanente e 2 rendite a superstiti. Dunque, pur apprezzando il valore sociale della legge, l’assicurazione necessita di un adeguato aggiornamento, a cominciare dall’abbassamento del grado minimo indennizzabile. Per pagare il premio, le modalità sono le seguenti: per la prima iscrizione, CCP n. 30621049 con bollettino TD 451, reperibile negli uffici postali, intestato a INAIL (P. le G. Pastore, 6-00144 Roma) nel quale è indicato l’importo di € 12,91; per il rinnovo da parte di soggetti già iscritti, CCP n. 30625008 con bollettino TD 896 e, infine, per pagamenti elettronici CCP n. IT85O0760103200000067605006 intestato a INAIL Direzione Centrale P.B.C.- pago PA (P. le Pastore, 6-00144 Roma). Per maggiori informazioni rivolgersi al Numero Verde gratuito ANMIL 800.180943
ISCRITTI ALL’“ASSICURAZIONE CASALINGHE”