Assicurazione “Casalinghe”: uno strumento a tutela delle donne ma da rivedere a cura di Franco D'Amico

Il 31 gennaio scade il versamento del premio annuale per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

L’Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, meglio conosciuta come “assicurazione casalinghe”, introdotta e resa obbligatoria dalla L. 493/1999, è entrata in vigore dal 1° marzo 2001. In Europa è la prima legge in materia e rappresenta una grande conquista per la donna italiana in quanto viene finalmente riconosciuto un valore economico oltre che sociale al lavoro domestico. La polizza costa 12,91 euro l’anno ed è rivolta alle classiche “casalinghe”, ma in effetti si estende anche a pensionati, giovani che non lavorano o studenti fuori sede. I requisiti per accedere all’assicurazione gestita dall’INAIL sono: età fra i 18 e i 65 anni, che il lavoro domestico venga svolto in modo abituale, esclusivo e senza vincoli di subordinazione. In caso di infortunio, alle casalinghe è garantita una rendita vitalizia qualora l’invalidità permanente sia di grado pari almeno al 27%. Attualmente l’importo della rendita oscilla dai 194,34 euro mensili per una invalidità del 27%, ad un massimo di 1.349,60 euro per il 100%. In caso di infortunio mortale è prevista una rendita mensile pari a 674,80 euro per il/la vedovo/a e a 269,92 euro per ciascun orfano. Sarebbe un’assicurazione obbligatoria, ma soltanto in teoria; lo dimostra infatti il forte calo delle sottoscrizioni che erano circa 2,6 milioni nel 2005, 2 milioni nel 2009 per arrivare al minimo di 1,4 milioni nel 2014. Nel 2015 (ultimo anno disponibile nelle statistiche INAIL) c’è stata una leggera ripresa a 1,5 milioni circa di casalinghe/i assicurate/i. La stragrande maggioranza degli iscritti, circa l’80%, ha più di 50 anni e gli uomini sono in nettissima minoranza: circa 30.000, ovvero il 2% del totale. Evidentemente, anche se l’importo del premio è abbastanza irrisorio e sono previsti esoneri per i meno abbienti, la percezione comune è quella di una tassa che in cambio dà poco o nulla in quanto la soglia di invalidità (27%) è ritenuta troppo elevata: risultano al di sotto del minimo – e pertanto non ricevono alcun indennizzo – menomazioni indubbiamente gravi come, ad esempio, la perdita di un rene (valutato 25%) o la perdita del pollice sinistro (25%).
A dimostrazione di ciò basti pensare che, nel 2015, sono state presentate circa 650 denunce di infortunio ma, nello stesso anno, sono state costituite appena 73 rendite d’inabilità permanente e 2 rendite a superstiti. Dunque, pur apprezzando il valore sociale della legge, l’assicurazione necessita di un adeguato aggiornamento, a cominciare dall’abbassamento del grado minimo indennizzabile. Per pagare il premio, le modalità sono le seguenti: per la prima iscrizione, CCP n. 30621049 con bollettino TD 451, reperibile negli uffici postali, intestato a INAIL (P. le G. Pastore, 6-00144 Roma) nel quale è indicato l’importo di € 12,91; per il rinnovo da parte di soggetti già iscritti, CCP n. 30625008 con bollettino TD 896 e, infine, per pagamenti elettronici CCP n. IT85O0760103200000067605006 intestato a INAIL Direzione Centrale P.B.C.- pago PA (P. le Pastore, 6-00144 Roma). Per maggiori informazioni rivolgersi al Numero Verde gratuito ANMIL 800.180943 

ISCRITTI ALL’“ASSICURAZIONE CASALINGHE”