Revisione della rendita per aggravamento

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Domanda:

Buongiorno, mia moglie è insegnante nella scuola superiore di secondo grado. Nel 2007 ha avuto un incidente stradale mentre andava a scuola. A seguito di questo incidente stradale le è stata riconosciuta la causa di servizio nel 2010 senza alcun beneficio in quanto le contusioni riportate non rientravano in tabella. Nel 2016 ha avuto un altro incidente stradale mentre andava a scuola e ha riportato varie fratture e traumi. In questo caso l’INAIL le ha riconosciuto  30 giorni di inabilità per l’infortunio che ha subito. Ancora oggi accusa molti fastidi sia al rachide cervicale che al ginocchio. Entrambe le parti sono causa dei due incidenti. È possibile oggi presentare richiesta di aggravamento? Grazie.

 Risposta:

Gentile signore,
l’incidente che Sua moglie ha avuto nel 2007 non rileva ai fini di una eventuale domanda di aggravamento, dovendosi considerare esclusivamente quello del 2016.
In relazione a quest’ultimo, per poter richiedere l’aggravamento è necessario che l’INAIL abbia riconosciuto a Sua moglie una percentuale di invalidità, anche minima.
Al riguardo, si precisa che la revisione del grado di invalidità per aggravamento, nell’ipotesi di riconoscimento di un grado di invalidità inferiore al 6%, può essere richiesta entro 10 anni dall’infortunio e per una sola volta.
Nel caso in cui l’INAIL, invece, non abbia riconosciuto alcuna percentuale di invalidità in conseguenza dell’infortunio, purtroppo non sarà possibile presentare richiesta di revisione.
Può comunque rivolgersi al Patronato ANMIL, anche attraverso il numero verde 800 180 943, qualora necessitasse di ulteriori informazioni in merito e/o assistenza nell’eventuale inoltro della domanda.
Spero di esserle stata d’aiuto. Cordiali saluti

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5 thoughts on “Revisione della rendita per aggravamento

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