Il diritto alla quota integrativa per il figlio maggiorenne e studente

Domanda:

Buongiorno, sono titolare di una rendita per infortunio sul lavoro accaduto nel novembre 2013. Ho un’invalidità pari al 36 % con 2 quote, mia moglie e figlio minore. La terza quota mi è stata tolta al raggiungimento della maggiore età del figlio maggiore, il quale è studente universitario a mio carico. La mia domanda è: ho diritto all’integrazione del figlio maggiorenne in quanto ancora studente? Grazie.

 

Risposta:

Gentile signore, la quota integrativa della rendita è riconosciuta ,oltre che al coniuge, ai figli:

– fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;

– fino al 21° anno di età, se studenti di scuola secondaria di II grado, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;

– non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;

– maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità (a condizione che l’inabilità sia anteriore all’evento mortale).

Detto ciò, nonostante il compimento della maggiore età, se Suo figlio è studente universitario è possibile prorogare la quota integrativa fino al completamento del percorso scolastico, non oltre il suddetto limite di 26 anni. Si precisa che per ottenere il mantenimento del diritto alla prestazione economica ai superstiti, dovrà presentare all’INPS la documentazione che accerti l’iscrizione e la frequenza di Suo figlio all’università. Può comunque rivolgersi al Patronato ANMIL, anche attraverso il numero verde 800 180 943, qualora necessitasse di ulteriori informazioni. Cordiali saluti.

Inviaci il tuo quesito scrivendo a esperti@anmil.it

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