La reperibilità per patologie post infortunio sul lavoro

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Domanda:
Salve, sono un invalido del lavoro. Ho perso l’avambraccio sx per incidente sul lavoro INAIL (percentuale 60% – amputazione terzo medio prossimale avambraccio sinistro). Adesso sono un pubblico dipendente. Se dovessi chiedere la malattia inerente la mia patologia ho diritto all’esenzione reperibilità per visita fiscale?

Risposta:
Gentile signore,
in base al decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, anche in caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità  fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L’obbligo  di  reperibilità  sussiste  anche  nei  giorni  non lavorativi e festivi.
Come regolamentato dall’articolo 4 (esclusioni dall’obbligo di reperibilità) del citato decreto, si precisa che sono esclusi  dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa  di  servizio  riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero, a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Detto ciò, dalle informazione che ci ha fornito, non sembrerebbe aver diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità in merito alle visite fiscali.

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2 thoughts on “La reperibilità per patologie post infortunio sul lavoro

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