Roma, 29 dicembre 2022 – La legge di Bilancio per il 2023 è stata approvata in via definitiva dal Senato, dopo un breve passaggio che ha recepito interamente il testo approvato dalla Camera in prima lettura, considerati i tempi strettissimi per il varo del provvedimento entro il 31 dicembre. Previste spese intorno ai 35 miliardi, di cui 21 a deficit interamente dedicati a sostenere famiglie e imprese a fronte del caro inflazione ed energia.
Numerose le misure contenute nel provvedimento, a partire da quelle dedicate alle famiglie e al lavoro.
Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas
L’articolo 1, commi da 17 a 19, modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l’anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 281, modificato dalla Camera, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti).
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo
L’articolo 1, comma 282, introdotto dalla Camera, stanzia delle risorse – pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025 – ai fini dell’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Disposizioni in materia di pensione anticipata
Il comma 283 introduce, in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore fattispecie – denominata pensione anticipata flessibile – di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge (come possibilità alternativa) alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).
Benefici economici per soggetti esposti all’amianto
L’articolo 1, comma 293 – introdotto dalla Camera – incrementa, dal 1° gennaio 2023, l’importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023:
– viene elevata dal 15% al 17% la misura percentuale, calcolata sulla rendita in godimento, della prestazione aggiuntiva che l’INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto una patologia asbesto correlata (e in caso di premorte agli eredi);
– viene aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale. Come disposto dall’art. 1, co. 357, della L. 178/2020, si tratta di una prestazione di importo fisso da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso, da presentarsi, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.
Lavoro agile per i lavoratori fragili
Il comma 306 – inserito dalla Camera dei deputati – concerne l’applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell’istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022.
Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa
L’articolo 1, commi da 313 a 321, prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età. Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. L’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento. Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività. Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio. Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico. Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Le norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza saranno infine abrogate dal 1° gennaio 2024.
Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
Il comma 357 introduce alcune novità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le modifiche rendono permanenti, al fine della misura dell’assegno, i benefici riconosciuti in favore dei figli con disabilità maggiorenni. Anche i disabili maggiorenni, a carico della famiglia, potranno quindi beneficiare dell’assegno unico fino all’età di 21 anni.
Sono inoltre previste maggiorazioni, pari al 50 per cento, per i bambini fino ad un anno e per le famiglie con tre o più figli e un ISEE fino a 40.000 euro. Con una modifica introdotta durante l’iter parlamentare è stato previsto anche un aumento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell’assegno che spetta ai nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
Fondo per le periferie inclusive
I commi 362-364 istituiscono il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l’attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione .
Rimozione barriere architettoniche
Il comma 365, introdotto alla Camera, proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. L’articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Reddito alimentare
I commi 434 e 435, introdotti alla Camera, istituiscono un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metropolitane, ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. Le modalità di attuazione della misura, sperimentale, sono definite da un decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame.
Agevolazioni per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità
Il comma 450 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante, la cosiddetta “Carta risparmio spesa”.
Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”
L’articolo 1, comma 630, a decorrere dal 2023 sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: a) la «Carta della cultura Giovani», destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) la «Carta del merito», destinata ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.