Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali "A cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza"

DOCUMENTO DI INDIRIZZO “VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: INDICAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

Roma, 20 maggio 2021 – Con un provvedimento del 13 maggio 2021 il Garante per la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.
Infatti, nelle premesse al documento, il Garante evidenzia che l’iniziativa di consentire l’attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro, comportando trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute dei lavoratori, dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice).
Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati relativi alle vaccinazioni sono affidate – anche dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021 e dalle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro – esclusivamente a professionisti sanitari (medico competente, altro personale medico o medici Inail). Il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione presuppone valutazioni cliniche (fin dalla fase di individuazione delle dosi e della tipologia dei vaccini sulla base delle condizioni personali e dell’anamnesi degli interessati) e comporta operazioni (somministrazione e registrazione) che, per propria natura, presuppongono necessariamente la competenza tecnica di personale sanitario dotato di specifica formazione.
Ribadito il divieto, per il datore di lavoro, di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti. Inoltre, secondo il Garante, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e lavoratore nel particolare contesto lavorativo, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.
Il documento si sofferma anche sul trattamento dei dati personali in alcuni momenti specifici della vaccinazione nei luoghi di lavoro, quali la raccolta delle adesioni volontarie dei lavoratori e la prenotazione delle dosi, la pianificazione delle vaccinazioni, la somministrazione e la registrazione del vaccino e infine la giustificazione delle assenze.

 

Per approfondire: documento_Garante; provvedimento_Garante