Decreto – Ulteriori disposizioni recanti misure urgenti per contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica a cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza

30 marzo 2020 – A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Testo del decreto – Modifiche al DPCM 22 marzo 2020 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 80 del 26 marzo 2020 – sito www.gazzettaufficiale.it)

Il 23 marzo 2020 è  stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020 il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, le cui norme sono efficaci dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio nazionale.
Le disposizioni del nuovo D.P.C.M. si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. del 11 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini fissati per il 25 marzo sono stati prorogati al 3 aprile.
Nello specifico, all’articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in commento è stata sancita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 e salvo quanto previsto nelle altre disposizioni del provvedimento.
Sono state inoltre dettagliate le attività che restano consentite, tra cui: le attività professionali; le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali; l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Nel provvedimento è stato precisato che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità agile.
Mentre, per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha previsto che debbano rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Infine, è stata riconosciuta la possibilità, per le imprese le cui attività sono sospese, di completare le prestazioni lavorative necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

DPCM_22_marzo_2020