8 aprile 2022 – Nel luglio 2021 sono state introdotte nuove disposizioni sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo – FPLS, per effetto della l. n. 106/2021 in tema di previdenza e assistenza nel settore dello Spettacolo.
Al riguardo, già la Circolare INPS n. 132/2021 aveva chiarito le modifiche apportate dalla legge alla previgente normativa relativa alla prestazione economica di malattia per i lavoratori iscritti al ‘Fondo pensione lavoratori dello spettacolo’. Inoltre, la Circolare aveva riepilogato le caratteristiche della prestazione di malattia utili alla individuazione dei lavoratori che hanno diritto alla prestazione economica, con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Più in particolare, la Circolare ha precisato che ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l’indennità deve essere anticipata dal datore di lavoro, con conseguente conguaglio dei contributi dovuti all’INPS.
Diversamente, per i lavoratori a tempo determinato, è stato precisato che l’Istituto procede con il pagamento della prestazione in modalità diretta, dal momento che l’Istituto è già in possesso delle informazioni necessarie all’erogazione della prestazione, anche con riferimento a pregressi rapporti di lavoro. Ipotesi, questa, molto frequente tra i lavoratori dello Spettacolo.
Alla luce di tali indicazioni, il Messaggio INPS 7 aprile 2022, n. 1568 ha ribadito alcune indicazioni operative, per gli utenti e per le Strutture territoriali, allo scopo di ottimizzare il flusso per il pagamento diretto della prestazione di malattia ai lavoratori interessati.
Anzitutto, l’Istituto ricorda che il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione.
Una volta trasmesso il certificato nelle consuete modalità applicate a tutti i lavoratori, il documento viene recepito dall’INPS e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore.
Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore ha a disposizione il modello ‘SR188’ (denominato ‘Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito’) per specificare, in un campo libero ad hoc, l’evento della malattia cui si fa riferimento.
Tale informazione consente alla Struttura territoriale di competenza di erogare l’indennità economica. Pertanto, il modello deve essere trasmesso alla Struttura territoriale, individuata sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore. Al modello, inoltre, è possibile allegare eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica (ad esempio, il contratto di lavoro).
Per i datori di lavoro, invece, è ribadito quanto già precisato nella precedente Circolare. In particolare, si chiede ai datori di lavoro di precisare, nell’ambito dei flussi Uniemens, il tipo di trattamento retributivo che garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base del contratto di riferimento.
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