Proroga stato d’emergenza e attuazione direttiva UE 2020/739

Roma, 8 ottobre  2020 – Parallelamente alla delibera di proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è stato pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2020 n. 248 il D.L. n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Nel dettaglio, il D.L. n. 125/2020 ha disposto che nell’articolo 1 del D.L. n. 19/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020) il termine del 15 ottobre 2020 sia sostituito con il 31 gennaio 2020. Allo stesso articolo è stata altresì inserita la lettera hh-bis) concernente la previsione dell’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi, e ad eccezione dei i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore ai sei anni dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè di coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Nel D.L. n. 125/2020 – a seguito della modifica apportata all’art. 1, comma 16 del D.L. n. 33/2020 (convertito, con modificazioni,dalla legge n. 74/2020) – è stato stabilito che le Regioni possano adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dal Governo. Potranno adottarne di ampliative solo se esplicitamente previsto dai D.P.C.M. e d’intesa con il Ministro della Salute.
Il D.L. n. 125/2020 ha apportato modifiche anche al D.L. n. 83/2020, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nel suo Allegato 1, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell’Allegato medesimo.  Sono state altresì disposte delle modifiche allo stesso elenco riportato nell’Allegato 1 del D.L. n. 83/2020.
L’art. 2 del D.L. n. 125 reca specifiche disposizioni per la continuità operativa del sistema di allerta COVID. Mentre all’articolo 3 è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  integrazione  di cui all’art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 104/2020.
Con l’art. 4 del provvedimento in commento è stata data invece attuazione alla direttiva (UE)  2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Precisamente, è stato disposto l’inserimento nell’allegato XLVI del d.lgs. n. 81/2008, nella sezione VIRUS, della voce «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3» con la relativa nota 0a).
Infine, con l’articolo 5 è stato stabilito che le disposizioni riportate nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 restino in vigore fino al 15 ottobre 2020. È stato anche sancito (in ottemperanza del novellato art. 1, comma 2, lettera hh-bis, D.L. n. 19/2020) l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia  garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esonerati:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Il D.L. n. 125/2020 è in vigore dall’8 ottobre 2020.

 

Per approfondire:

 decreto_legge_7_ottobre_2020_n_125