E’ di pochi giorni fa la notizia che, all’udienza del 9 maggio u.s., il Giudice ha pronunciato sentenza di accoglimento della richiesta di patteggiamento condannando la Lamina ente imputato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad una pena pecuniaria pari ad € 36.152,20 e l’imputato Sammarchi, legale rappresentante della Lamina, ad un anno e dieci mesi di reclusione con concessione della sospensione condizionale. Ricordiamo che il titolare della Lamina era accusato di omicidio colposo plurimo con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro per la morte di 4 operai avvenuta il 16 gennaio 2018 per intossicazione dovuta ad una fuga di azoto mentre stavano effettuando dei lavori di manutenzione di un forno statico a campana per la lavorazione delle lamine di acciaio. La complessa inchiesta che aveva preceduto l’avvio del processo aveva evidenziato una serie di falle nei sistemi di sicurezza della fabbrica: era stato infatti accertato che nella fabbrica non c’erano procedure di sicurezza sull’utilizzazione della centralina di allarme del livello di ossigeno e sulla gestione della funzione di tacitazione dell’allarme stesso che il giorno dell’incidente suonò al mattino e venne probabilmente disattivato da uno dei 4 operai che poi scesero nella vasca del forno e morirono uno dopo l’altro. In realtà la richiesta di patteggiamento era stata formulata dai difensori degli imputati all’udienza del 19 marzo u.s., e ritenuta ammissibile dal PM in virtù dei risarcimenti dati alle famiglie dei lavoratori deceduti, pari ad oltre un milione di euro a gruppo.
Il Giudice dunque, all’udienza del 9 maggio u.s., considerato il parere favorevole del PM, nonché l’assenza di precedenti nei confronti dell’imputato e l’entità dei risarcimenti versati alle famiglie, ha ritenuto di accogliere la richiesta di patteggiamento nei termini sopra detti. Certamente la definizione del giudizio con l’accoglimento della richiesta di patteggiamento non restituisce giustizia ai 4 lavoratori morti, visto che il datore di lavoro ritenuto implicitamente responsabile di quel tragico evento non sconterà neanche un giorno di carcere e potrà tornare ad esercitare la propria attività lavorativa come prima. Inoltre, per effetto dello stesso patteggiamento ANMIL, pur ammessa come parte civile nel processo, assistita dall’Avv. Cesare Bulgheroni, non potrà vantare alcun diritto al risarcimento dei danni subiti, se non instaurando un autonomo giudizio in sede civile, cosa che in ogni caso valuteremo attentamente.
L’ammissione di ANMIL come parte civile, il riconoscimento quale soggetto potenzialmente danneggiato dai reati commessi nonché la sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale valutabile quale elemento di prova in sede civile rappresentano a buon diritto dei presupposti validi su cui fondare un’eventuale azione risarcitoria nei confronti di Lamina.
D’altra parte, in tutte le nostre costituzioni di parte civile nei processi penali, insistiamo affinché i responsabili vengano condannati non solo alle pene previste ma anche al risarcimento di un danno esemplare, cd. punitivo, instaurando così un meccanismo economico di incentivo alla prevenzione: unico vero rimedio contro quegli imprenditori che saranno indotti a dare finalmente attuazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro solo se saranno certi di rischiare di pagare molto di più in caso di condanna.
Processo LAMINA: accolta la richiesta di patteggiamento a cura dell’Ufficio Affari Legali
