Nuove disposizioni in merito a lavoro agile e allo smartworking nella Pubblica Amministrazione a cura dell'Ufficio Salute e Sicurezza

Roma, 4 maggio 2021 – È stato pubblicato nella G.U. del 30 aprile 2021 n. 103 il decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56, ai sensi del quale è stata disposta la proroga di termini di legge in diversi settori.
Il provvedimento, all’art. 1, ha apportato modifiche alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione (art. 263 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, e art. 14 della legge n. 124/2015 ) prevedendo che:

  • le P.A., fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (in deroga alle misure di cui all’art. 87, co. 3, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) debbano organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (di cui al co.1, lettera b) del richiamato art. 87), a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Tali disposizioni si applicano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -192;
  • le P.A. adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione non solo del telelavoro ma anche del lavoro agile;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, le P.A. redigano il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne individui le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in smart working, che almeno il 15% dei dipendentipossa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano.

 

Per approfondire DL_30_aprile__2021_n_56