11 aprile 2022 – A seguito della sentenza della Cassazione n. 9028 del 2022, con cui la terza sezione penale ha fornito indicazioni sull’individuazione del datore di lavoro e delle sue responsabilità, è emerso chiaramente che in materia di sicurezza sul lavoro e rischi anti Covid-19, la responsabilità del Ceo e capo azienda non è delegabile.
L’amministratore delegato di un noto istituto di credito era stato assolto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, in merito ai reati relativi alla mancata valutazione del rischio connesso alle malattie trasmissibili da pandemia Covid-19 e alla designazione del responsabile per la sicurezza. La Corte ha però ribaltato la pronuncia, accogliendo il ricorso della procura della Repubblica, in quanto il Tusl (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, dlgs 81/2008) esclude specificatamente la facoltà di delega da parte del datore di lavoro nell’estensione alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza. Il dispositivo dell’art 17 del Tusl enuncia che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Da tale conclusione ne deriva che il Ceo resta l’unico titolare degli adempimenti previsti in materia sicurezza, non delegabili ai sensi dell’articolo sopra citato. La Cassazione valutando l’inadempienza a tali attività ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a giudizio.