Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali

Roma, 6 ottobre 2021 – Pubblicata nella G.U. del 1° ottobre 2021 n. 235 la legge del 24 settembre 2021 n. 133 con la quale è stato convertito, con modifiche, il decreto legge del 6 agosto 2012 n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Numerose le modifiche apportate in sede di conversione, tra cui l’estensione della validità della certificazione verde a 72 ore dall’esecuzione del test molecolare.
Inserita inoltre la previsione secondo la quale, sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al  personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, deve essere assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.
Novità anche in tema di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario. Infatti l’obbligo di Green pass è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione  tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche delle certificazioni verdi del predetto personale devono essere effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle stesse istituzioni. In riferimento sempre all’ambito scolastico e universitario è stato precisato che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19  non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato    dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle  condizioni per cui viene rilasciata la certificazione verde.
Modificate altresì le disposizioni concernenti le sanzioni. Precisamente è stato disposto che il mancato rispetto dell’obbligo di Green pass da parte del personale delle istituzioni scolastiche e universitarie sia considerato assenza ingiustificata e non siano corrisposti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni dispongono la sospensione del rapporto  di lavoro, che mantiene efficacia fino all’adempimento e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non può superare i quindici giorni.
In sede di conversione sono state inserite anche disposizioni sull’impiego delle  certificazioni  verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per l’accesso nelle strutture della formazione superiore, nonché l’estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Tali previsioni erano originariamente  riportate nel d.l. 10 settembre 2021 n. 122, che la legge n. 133/2021 in commento ha abrogato.

Per approfondire:
Approfondimento 1 
Approfondimento 2